“PIATTAFORMA MILANO“
di seguito indicata Associazione.
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
I soci prestano la loro opera volontariamente in modo personale, spontaneo e gratuito.
Sedi operative secondarie potranno essere istituite in altri luoghi.
Il tutto attingendo anche a risorse provenienti dalla società civile, nell’intento di sviluppare una nuova coscienza politica rivolta alla ideazione di un programma di progressiva sensibilizzazione in relazione a problematiche di carattere organizzativo, culturale, economico e sociale, con carattere di apertura e pluralismo non necessariamente collegato all’appartenenza ad un partito politico.
Gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione sottoscrivendolo e coloro che aderiranno entro trenta giorni dalla data della
costituzione.
Gli associati ordinari sono coloro che fanno richiesta al Consiglio Direttivo ricevendo accettazione dallo stesso.
La partecipazione all’Associazione comporta l’adesione alle sue finalità statutarie, collaborando alla realizzazione degli scopi associativi secondo le proprie capacità e le proprie disponibilità.
Ogni associato:
a) deve impegnarsi a tenere comportamenti ispirati alla massima correttezza e lealtà nei confronti degli altri associati dell’Associazione;
b) è tenuto al rispetto della legge, delle norme statutarie e regolamentari incluso il Manifesto dei Principi e dei Valori e dovrà attenersi nel suo operare allo scopo associativo;
c) è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente dell’Associazione il sopraggiungere di eventuali situazioni che comportino la perdita dei requisiti per far parte dell’Associazione.
seguenti casi:
- dimissioni;
- perdita dei requisiti necessari per la qualità di socio;
- espulsione, a seguito di un procedimento disciplinare inflitto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei Soci, come meglio indicato all’art. 13;
- decesso;
- scioglimento dell’Associazione.
Le dimissioni hanno effetto immediato ed estinguono eventuali procedimenti in corso all’interno dell’Associazione, devono essere presentate per iscritto al Presidente dell’Associazione, indicando le motivazioni.
La perdita della qualifica di associato comporta l’immediata decadenza da eventuali cariche ricoperte all’interno dell’Associazione.
- a) contributi volontari degli associati, degli affiliati o di terzi, inclusi lasciti, donazioni e liberalità;
- b) ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.
E’ vietato distribuire utili o avanzi di gestione in qualsiasi forma durante la vita dell’Associazione.
l’Assemblea degli associati;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo
il Segretario.
- individua le linee programmatiche delle attività dell’Associazione;
- elegge il Presidente dell’Associazione e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- delibera in merito ai rendiconti ed ai preventivi annuali di spesa;
- delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di impedimento, dal membro del suo Consiglio Direttivo più anziano di età di iscrizione all’Associazione.
L’avviso di convocazione è inoltrato ai soci per posta o via e-mail almeno sette giorni prima della riunione o affisso presso la sede dell’Associazione e deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti oggetto di delibera.
Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea almeno una volta ogni anno e comunque su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo e su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci. In questi ultimi due casi, la richiesta di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente il quale provvede in modo che l’Assemblea abbia luogo entro 30 giorni.
La presidenza dell’Assemblea degli Associati è assunta di regola dal Presidente dell’Associazione, salvo diversa delibera dell’Assemblea stessa; in caso di impedimento del Presidente assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente, identificato nel membro del Consiglio Direttivo più anziano di età di iscrizione all’Associazione.
L’Assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo annuale è convocata ogni anno entro il mese di aprile.
L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni tre anni, salvo i casi di sostituzione del Presidente, quali impedimento e sfiducia, più avanti previsti.
Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione. Le norme statutarie possono essere modificate con il voto favorevole dei 2/3 degli associati dell’Associazione che abbiano diritto di voto al momento dell’Assemblea.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la maggioranza qualificata dei 3/4 degli associati dell’Associazione che abbiano diritto di voto al momento dell’Assemblea.
Concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo ad organizzare le attività dell’Associazione secondo i criteri fissati dall’Assemblea dei Soci e a realizzare in pratica le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente (se nominato) o dal membro
del Consiglio Direttivo con la maggiore anzianità di adesione all’Associazione, che assume anche la legale rappresentanza dell’Associazione ad interim; in caso di impedimento che si protragga oltre 90 giorni, il Vice Presidente (se nominato) o il membro del Consiglio Direttivo con la maggiore anzianità di adesione all’Associazione
provvede entro 30 giorni alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
In sede di approvazione del rendiconto annuale, un numero pari almeno ai 2/5 degli associati può proporre mozione di sfiducia nei confronti del Presidente: la mozione di sfiducia si considera accolta quando abbia ottenuto il voto favorevole di 3/5 degli associati aventi diritto di voto escluso il Presidente. Quando la mozione di sfiducia è accolta, nella stessa Assemblea si dà corso alle votazioni per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente è tenuto a rimettere il proprio mandato al Consiglio Direttivo qualora si candidi a una carica elettiva politica o amministrativa.
- formula il programma dettagliato delle attività dell’Associazione e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi nell’ambito delle
direttive dell’Assemblea; - cura la corretta tenuta della contabilità e predispone i conti consuntivo e preventivo, tramite il Tesoriere a ciò delegato, se nominato;
- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell’Associazione, nell’ambito della normativa statutaria;
- accoglie o respinge, motivando, le richieste di ammissione di nuovi soci.
Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione; cura l’inoltro e la conservazione della corrispondenza dell’archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati, cura i rapporti tra gli associati e l’Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all’aggiornamento del registro relativo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 15 membri, compreso il Presidente.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente o, in mancanza, del membro del Consiglio Direttivo più anziano in termini di iscrizione all’Associazione con criterio discendente. Le riunioni del Consiglio Direttivo si intendono validamente costituite, anche in mancanza di
formale convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere che, disgiuntamente o, se del caso congiuntamente con il Presidente, oltre a svolgere l’attività di corretta tenuta della contabilità e predisposizione dei conti preventivo e consuntivo, è il Consigliere Delegato dal Consiglio Direttivo allo sviluppo di iniziative per la Raccolta Fondi ed alla gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina anche un Segretario che cura la tenuta dei verbali, dei libri dell’Assemblea, oltre a svolgere l’attività di segreteria demandata dal Consiglio Direttivo.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo formula e realizza i programmi di attività dell’Associazione e ne gestisce l’ordinaria amministrazione.
Tra le altre attività, il Consiglio Direttivo:
- formula il programma dettagliato delle attività dell’Associazione e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi nell’ambito delle direttive dell’Assemblea;
- cura la corretta tenuta della contabilità e predispone i conti consuntivo e preventivo, tramite il Tesoriere a ciò delegato, se nominato;
- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell’Associazione, nell’ambito della normativa statutaria;
- accoglie o respinge, motivando, le richieste di ammissione di nuovi soci.
Per l’elezione del Presidente l’elettore può indicare un solo nominativo.
Viene eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti rispetto ai votanti.
Per l’elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, l’elettore può indicare un numero massimo di candidati pari al numero dei posti da ricoprire.
Vengono eletti Membri del Consiglio Direttivo, con unica votazione, i candidati che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.
Nel caso in cui un Membro del Consiglio Direttivo per qualsiasi motivo cessi dalla carica, il posto vacante viene assegnato al primo dei non eletti.
L’espulsione è inflitta nei seguenti casi:
- svolgimento di attività gravemente contrastanti con i valori e gli interessi dell’associazione o con le delibere assunte dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo o atti compiuti dall’associato in contrasto con il dettato del presente Statuto;
- condanna penale definitiva con pena superiore ai due anni;
- appartenenza a società segrete o “contra legem”.
I provvedimenti di espulsione possono essere impugnati davanti all’Assemblea che, appositamente convocata, può revocare le sanzioni disciplinari inflitte, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’Assemblea aventi diritto al voto.